CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Versione rilasciata del 18 settembre 2025

TITOLO I

Oggetto ed ambito di applicazione

Premessa

Le presenti condizioni generali d'acquisto sono volte a regolamentare i rapporti che originano dall'acquisto da parte della Roberto Cavalli S.p.A. (di seguito anche “ROBERTO CAVALLI”) di un bene o di un servizio. Trovano nel complesso applicazione in ogni rapporto contrattuale di acquisto di beni e di servizi ad eccezione fatta per le seguenti ipotesi:

ove una o più clausole in esse contenute risultino incompatibili con la particolare tipologia di acquisto;

ove le Parti deroghino per iscritto, espressamente e specificamente, ad una o più delle clausole in esse contenute.

Art.1 Definizioni

1.1 Ai fini del presente documento per:

Acquirente si intende ROBERTO CAVALLI SPA, incluse tutte le sue società affiliate, controllate, consociate, filiali, sedi secondarie, uffici di rappresentanza e qualsiasi altra entità giuridica direttamente o indirettamente controllata o collegata, che effettui ordini di acquisto o stipuli contratti di fornitura con il Fornitore;

Condizioni Generali si intendono le Condizioni Generali d’Acquisto di cui al presente documento;

Fornitore si intende la controparte dell'Acquirente nelle singole transazioni commerciali;

Offerta si intende il documento con il quale il Fornitore propone all'Acquirente un determinato Prodotto.

Ordine si intende qualsiasi proposta scritta di ciascuna delle Parti che sia stata accettata per iscritto dall'altra Parte in relazione all'acquisto dei Prodotti dal Fornitore da parte dell'Acquirente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ordine di acquisto, i contratti di fornitura, i contratti di servizio, ecc,);

Prodotto/i si intende l'oggetto dell'acquisto dell’Acquirente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, gli stampi, il packaging, i servizi, i software, ecc.;

Rapporto Contrattuale si intende l’insieme delle obbligazioni intercorrenti tra l'Acquirente e il Fornitore derivanti dalla singola transazione commerciale come previste, a titolo esemplificativo, dalla Richiesta di Offerta, dall’Offerta, dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali;

Richiesta di Offerta si intende la richiesta verbale o scritta dell'Acquirente concernente una specifica necessità di acquisto dei Prodotti;

Parte o Parti si intendono singolarmente l’Acquirente o il Fornitore e al plurale entrambi.

Art.2 Patti aggiunti o deroghe alle presenti Condizioni Generali

2.1 Qualsiasi accordo che dovesse integrare o modificare le clausole delle presenti Condizioni Generali o derogare alle stesse, non sarà valido se non stipulato per iscritto tra le Parti.

2.2 Le presenti Condizioni Generali sostituiscono integralmente ogni eventuale versione precedente delle condizioni generali adottate dall’Acquirente, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Tuttavia, qualora tra l’Acquirente e il Fornitore sia già in essere un contratto di fornitura specifico, le presenti Condizioni Generali non intendono risolvere né modificare tale rapporto contrattuale, ma si applicheranno in via integrativa, nella misura in cui non siano in contrasto con le disposizioni del contratto stesso. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e le condizioni particolari previste in un contratto di fornitura sottoscritto tra le Parti, prevarranno le disposizioni del contratto.

2.3 I richiami a leggi, regolamenti, norme e disposizioni in generale e/o a provvedimenti dell'Autorità si riferiscono a quelli vigenti al momento dell’instaurazione del Rapporto Contrattuale tra le parti, con patto esplicito che ogni eventuale mutamento, cambio, modifica o aggiornamento di quanto sopra comporterà automaticamente l’obbligo delle Parti ad uniformarsi alla nuova situazione di fatto e di diritto. Inoltre, il Fornitore assume, a proprio esclusivo carico, il rischio di dover effettuare qualsiasi tipo di investimento necessario e/o utile per adeguarsi alle normative sopra citate a propria cura e spese.

2.4 Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi da quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, anche se tollerati o non contestati dall’Acquirente, non costituiranno deroghe alle presenti Condizioni Generali, né precedenti a cui fare riferimento, né potranno essere interpretati come tacite accettazioni degli inadempimenti stessi o rinuncia a qualsiavoglia diritto dell’Acquirente.

2.5 Nessuna previsione delle presenti Condizioni Generali ha come scopo la costituzione di una società tra le Parti né intende porre in essere rapporti di rappresentanza, agenzia, affiliazione, joint venture o di dipendenza tra le stesse. Pertanto, nessuna delle Parti ha alcun diritto o potere di rappresentare l’altra Parte o di assumere obbligazioni in nome o per conto dell’altra Parte, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo.

2.6 Il Rapporto Contrattuale tra le Parti sarà regolato a titolo esemplificativo, dalla Richiesta di Offerta o dall’Offerta o dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali e, per quanto qui non espressamente previsto e/o derogato, dalle norme del Codice civile italiano e/o dalle altre leggi speciali in materia di compravendita vigenti al momento dell’instaurazione del Rapporto Contrattuale tra le Parti. In ogni caso, le presenti Condizioni Generali non liberano il Fornitore da tutti i doveri imposti a suo carico derivanti dalle leggi di volta in volta applicabili, da disposizioni delle autorità competenti e, più in generale, dall’ obbligo di diligenza e professionalità.

2.6.1 A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, il Fornitore si impegna a rispettare, e a garantire che tutti i prodotti, servizi, materiali, componenti, software e/o prestazioni forniti siano conformi a tutte le leggi, regolamenti, norme, direttive, disposizioni amministrative e requisiti applicabili, nazionali e internazionali, vigenti al momento della fornitura e/o dell’esecuzione del Rapporto Contrattuale, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le normative in materia di sicurezza, ambiente, salute, lavoro, protezione dei dati, proprietà intellettuale, commercio internazionale, etica e responsabilità sociale.

Il Fornitore garantisce altresì che i Prodotti forniti sono conformi a tutte le specifiche tecniche, certificazioni, standard di qualità e requisiti di conformità richiesti dall’Acquirente o previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, e che siano idonei all’uso previsto.

L’Acquirente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, evidenza documentale della conformità sopra indicata. Il mancato rispetto della presente clausola costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Acquirente a risolvere il Rapporto Contrattuale, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge.

2.7 Il Fornitore prende atto e si impegna, entro la data di instaurazione del Rapporto Contrattuale, a fornire, ove applicabile in considerazione della natura dei Prodotti oggetto di tale Rapporto Contrattuale, la seguente documentazione:

- il formulario di Compliance fornitore debitamente compilato in ogni sua parte, come fornito dall’Acquirente, inclusa la documentazione di supporto;

- la lista dei sub-fornitori e il questionario per i sub-fornitori debitamente compilato in ogni sua parte, come fornito dall’Acquirente, inclusa la documentazione di supporto;

- le dichiarazioni attestanti le caratteristiche dei prodotti: Dichirazione di conformità “Reach”, Nichel Free e/o altri, Dichiarazione a Lungo Termine ( Long-Term Supplier’s Declaration ) attestante la preferenzialità della merce, Dichiazione di Origine Non preferenziale ( Made In ) o CDO ( Certificato Di Origine ) attestante il “Made in”, autocertificazioni e documentazione a supporto addizionale se prevista dalla normativa: Dichiarazione di Washington, Certificazione CITES, Nulla Osta Sanitario, Certificazione di sanificazione/sterilizzazione ove richiesto, Certificati delle parti o componenti dei marchi registrati, certificazioni di sicurezza dei prodotti come: MSDS, TSCA ( Toxic Substance Control Act) o altro. Inoltre, il fornitore si impegna a fornire qualsiasi altra documentazione a supporto da parte dell’Acquirente o da parte delle autorità competenti in materia.

- la documentazione/certificazione dei Prodotti, sopra elencata, deve essere accompagnata da ulteriori dati tecnici relativi alla tipologia della merce nel rispetto delle normative vigenti per la distribuzione, includendo la composizione chimica espressa in percentuale, descrizione dettagliata dei prodotti, categoria doganale (HS CODE), il peso netto del singolo articolo ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta dall’Acquirente ai fini doganali, di esportazione, importazione e distribuzione della merce in sicurezza per i mercati di destinazione.

- la lista della RSL (Restricted Substance List) e la lista di sostanze proibite in base a SVHC (Substances of Very High Concern) e PROP 65 sottoscritte per presa visione:

SVHC -> Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione - ECHA

PROP 65 -> The Proposition 65 List - OEHHA.

2.8. Il Fornitore prende atto che:

ROBERTO CAVALLI ha adottato il proprio Codice Etico al fine di assicurare che i valori fondamentali della società siano chiaramente definiti. Tali valori costituiscono l’elemento base della cultura aziendale, nonché gli standard di comportamento che tutti i collaboratori e Fornitori della società devono tenere nella conduzione degli affari e delle loro attività. Il Codice Etico rappresenta, pertanto, l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità che ispirano l’azienda nella raccomandazione, promozione o divieto di determinati comportamenti.

Il Fornitore, premesso quanto sopra, dichiara: i) di aver visionato il testo del Codice Etico reperibile presso l’indirizzo internet: www.robertocavalli.com; ii) di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i principi in esso contenuti e di selezionare eventuali propri sub-fornitori tra coloro i quali condividono e adottano i principi indicati nel Codice Etico.

TITOLO II

Clausole di generale applicazione

Art.3 Non Esclusività delle forniture

3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i Prodotti verranno acquistati dal Fornitore in via non esclusiva.

Art.4 Responsabilità del Fornitore, Cessione e Subappalto

4.1 Durante l'esecuzione di ciascun Ordine, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla prestazione affidatagli. In particolare egli si impegna a (i) garantire di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo; (ii) mettere in atto, per la prestazione del Rapporto Contrattuale, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro; (iii) mantenere in vigore per tutta la durata del Rapporto Contrattuale le polizze assicurative idonee a tenere indenne l’Acquirente da ogni e qualsivoglia danno o perdita e di cui il Fornitore ha fornito copia all’Acquirente; (iv) segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente, a titolo esemplificativo, alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale; (v) garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento delle prestazioni di cui al Rapporto Contrattuale è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa applicabile e vigente in materia di rapporti di lavoro.

4.2 Fatti salvi ed impregiudicati tutti i casi di responsabilità che possono essere imputabili al Fornitore per l'esecuzione di quanto previsto nel Rapporto Contrattuale in essere con l'Acquirente, compresa la responsabilità del produttore così come disciplinata dalla normativa vigente e applicabile in materia, il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente anche per fatto dei propri dipendenti e collaboratori terzi della cui opera si dovesse avvalere.

4.3 Il Fornitore non può cedere gli il Rapporto Contrattuale, né subappaltare, neppure parzialmente, la loro esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, in mancanza della quale l'Acquirente potrà considerarlo risolto, ai sensi dell’art.1456 c.c., oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.

4.4 Anche qualora il subappalto venga autorizzato dall’Acquirente, il Fornitore mantiene in ogni caso verso l'Acquirente l'intera responsabilità dell'esecuzione del Rapporto Contrattuale e della fornitura dei Prodotti.

4.5 E’ altresì esclusa la cessione del credito a terzi a qualsiasi titolo, salvo specifica autorizzazione scritta in deroga da parte di ROBERTO CAVALLI.

Art.5 Penali

5.1 Fermo restando il diritto dell'Acquirente a chiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni e fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto all'Acquirente sulla base del Rapporto Contrattuale o dalla normative applicabili, in caso di inadempimento del Fornitore per ritardo nella consegna del Prodotto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Acquirente una penale pari al 5% del valore del Rapporto Contrattuale per ogni settimana di ritardo fino a un massimo del valore totale del Rapporto Contrattuale stesso. Resta salvo il diritto dell’Acquirente al risarcimento del maggior danno.

5.2 Il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Fornitore a titolo di penale ai sensi del precedente articolo 5.1 dovrà essere eseguito entro 30 (trenta) giorni dal giorno del verificarsi degli eventi descritti nel precedente Articolo, ferma restando, in ogni caso, la facoltà dell'Acquirente di compensare tale credito con eventuali importi dallo stesso ancora dovuti al Fornitore a titolo di corrispettivo (anche sotto forma di acconti).

Art.6 Proprietà industriale e intellettuale

6.1 Il Fornitore riconosce che denominazioni e marchi utilizzati dall'Acquirente sono nella disponibilità dell'Acquirente e sono e rimangono di esclusiva proprietà di chi ne detiene il legittimo titolo di proprietà (“Marchio/i”). Il Fornitore potra’ utilizzare i Marchi solo nei limiti previsti dal Rapporto Contrattuale ed in quanto necessario alla fornitura dei Prodotti. Di conseguenza il Fornitore non potrà compiere alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione per fini propri o di terzi, in qualsiasi forma o modalità, di tali Marchi e denominazioni anche abbinati tra loro, sia durante il Rapporto Contrattuale che successivamente alla sua estinzione o cessazione, per qualsiasi motivo, fatto o causa, così come non potrà utilizzare i Marchi in qualsiasi forma lesiva della reputazione e del prestigio dell’Acquirente. Il Fornitore si impegna a restituire tempestivamente all’Acquirente e/o distruggere fornendo la relativa prova, i Prodotti riportanti un Marchio riconducibile all’Acquirente e/o di società del gruppo societario di appartenenza e/o di chi ne detiene legittimo titolo di proprietà o all’uso, che si trovino in suo possesso al momento della cessazione del Rapporto Contrattuale, per qualsiasi motivo, fatto o causa.

6.2. Quando i Prodotti, inclusi la loro forma, i disegni, gli elementi distintivi, i colori e le relative combinazioni, e/o i marchi che li contraddistinguono non sono forniti direttamente dall’Acquirente, il Fornitore dovrà assicurare e garantire, che i Prodotti e la loro destinazione d'uso non violino diritti di proprietà intellettuale e industriale di terze parti, ivi manlevando l’Acquirente da ogni e qualsivoglia responsabilità in tal senso.

6.3. Nei casi previsti al precedente punto 6.2, il Fornitore manleva sin d’ora completamente l’Acquirente da ogni e qualsiasi rivendicazione, azione legale e/o richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi derivanti da presunti o attuali atti di concorrenza sleale, violazione di brevetti o di richieste di brevetto, di marchi o di modelli depositati o di diritti di proprietà industriale e intellettuale, registrati o non registrati, relativi ai Prodotti.

6.4. Il Fornitore riconosce e garantisce che l’esecuzione del Rapporto Contrattuale avviene nell’ambito di una prestazione d’opera e/o appalto d’opera svolta per conto dell’Acquirente secondo le istruzioni da quest’ultimo impartite. Di conseguenza, il risultato finale derivante da tale esecuzione — ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la stampa, il disegno, il bozzetto e il Prodotto, nonché ogni elemento distintivo ad essi associato, indipendentemente dalla tecnica di stampa utilizzata — si intende integralmente trasferito a ROBERTO CAVALLI al momento della sua realizzazione. L’Acquirente acquisisce, pertanto, la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti, patrimoniali e morali, relativi a tali risultati, inclusi i diritti di utilizzazione, riproduzione, modifica, distribuzione e sfruttamento economico, senza alcuna limitazione territoriale o temporale. Tali diritti rimarranno di esclusiva proprietà di ROBERTO CAVALLI a tempo indeterminato, senza che il Fornitore possa vantare alcuna pretesa al riguardo, intendendosi, altresì, l’eventuale remunerazione necessaria al trasferimento di tali diritti inclusa nel prezzo indicato nel Rapporto Contrattuale.

Art.7 Confidenzialità e riservatezza

7.1 Il Fornitore prende atto che, nell’ambito del Rapporto Contrattuale con l’Acquirente potrebbe venire a conoscenza di elementi, notizie, informazioni e, più genericamente, di informazioni, anche statistiche, soggette a confidenzialità e/o vincolo di privativa o segreto industriale, nonché di qualsiasi altra notizia, confidenza, fatto, progetto, know-how, informazione nel più ampio significato del termine, appresi su e/o dall’Acquirente. Per tali motivi il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale e per i propri collaboratori, a mantenere la massima segretezza in riferimento a tutte le informazioni di cui venisse a conoscenza, anche per confidenza ricevuta, in occasione della fornitura e/o della richiesta di fornitura formulate dall’Acquirente, suoi dipendenti o collaboratori, e ciò per tutta la durata del Rapporto Contrattuale e per i 5 anni successivi alla cessazione dello stesso.

7.2 Tutto il materiale e le informazioni di qualsiasi natura forniti dall'Acquirente al Fornitore, sono e rimarranno di proprietà dell'Acquirente e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione del Rapporto Contrattuale tra le Parti, con divieto esplicito di divulgazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

7.3 Al momento della estinzione/cessazione del Rapporto Contrattuale, il Fornitore dovrà restituire o distruggere immediatamente tutta la documentazione eventualmente consegnatagli dall’Acquirente.

Art.7 bis Trattamento dei dati Personali ai sensi del Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali (n.679/2016 - GDPR) e della Legge sulla protezione dei dati personali (nLPD)

L’Acquirente, al solo fine di gestire il Rapporto Contrattuale, effettua il trattamento dei dati personali che riguardano il Fornitore, ove si tratti di persona fisica, e i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende eventualmente necessaria per instaurare ed eseguire il/i Rapporto/i Contrattuale/i, per l’adempimento dei correlati obblighi normativi e per l’eventuale esercizio o difesa di diritti.

Il trattamento sarà effettuato secondo quanto disciplinato dalla informativa sul trattamento dei dati personali disponibile al seguente link: https://www.robertocavalli.com/it-ch/legal/privacy-policy/.

TITOLO III

Clausole di specifica applicazione

Art.8 Garanzie, Controlli e Verifiche da parte dell’Acquirente

8.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti: a) saranno liberi da ogni diritto o pretesa di parti terze; b) saranno strettamente conformi alla quantità, descrizione, specifiche e ogni altra richiesta specificata nei documenti del Rapporto Contrattuale o diversamente fornita dall’Acquirente; c) saranno prodotti con materiale di qualità idonea alla commercializzazione e adatta ad ogni scopo ed applicazione prevista per quegli specifici Prodotti; f) saranno esenti da difetti, anche occulti.

8.2 Fatto salvo quanto predisposto dalle norme vigenti in materia, il Fornitore è tenuto a sostituire, in seguito a semplice richiesta e a proprie spese, i Prodotti difettosi e a eseguire, sempre a proprie spese, eventuali modifiche e messe a punto che dovessero essere necessarie per far sì che i Prodotti soddisfino le specifiche del Rapporto Contrattuale, come meglio descritto nel successivo art. 10.3. Il Fornitore si farà carico di tutte le conseguenze derivanti da mancata o incompleta esecuzione, anche parziale, degli obblighi derivanti dal Rapporto Contrattuale e dalle presenti Condizioni Generali, nonché di tutte le spese di riparazione e sostituzione, comprese eventuali spese di trasporto e di trasferta.

8.3 I Prodotti sostituiti o riparati ai sensi del precedente Articolo 8.2 saranno coperti dalle medesime garanzie di cui all’Articolo 8.1.

8.4 Ferma restando l’esclusiva responsabilità del Fornitore, è consentito all’Acquirente ogni controllo, fatto direttamente e con qualsiasi mezzo diretto o indiretto nonché in qualsiasi momento e luogo, in merito alla fornitura dei Prodotti. Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione dei già menzionati controlli. Nel caso in cui nel corso dei controlli, l’Acquirente dovesse avanzare fondate osservazioni circa il mancato rispetto degli adempimenti in capo al Fornitore, quest’ultimo provvederà a propria cura e spese a eliminare, entro un periodo di tempo concordato tra le Parti e comunque non superiore a 15 giorni, le non conformità segnalate. Qualora il Fornitore si rifiutasse di porre rimedio a tali non conformità, l’Acquirente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, senza preavviso, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

8.5 IL FORNITORE TERRA’ INDENNE E RISARCIRA’ L’ACQUIRENTE PER QUALUNQUE SPESA, INCLUSE SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO, SANZIONI, PENALI, RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI, PERDITE E MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DA QUALUNQUE MANCANZA DI CONFORMITA’ DEI PRODOTTI VENDUTI DAL FORNITORE ALL’ACQUIRENTE.

Art.9 Consegna, accettazione del Prodotto e reclami

9.1 I Prodotti dovranno essere consegnati all'Acquirente o a terzi indicati dall’Acquirente, secondo le specifiche e le tempistiche concordate tra le Parti nell’Ordine.I termini di consegna stabiliti contrattualmente sono da considerarsi come essenziali e si riferiscono alle date in cui i Prodotti devono essere consegnati.

9.2 Le difformità o non conformità dei Prodotti rispetto a quanto concordato tra le Parti e i vizi, se evidenti, dovranno essere denunciati al Fornitore in forma scritta (anche tramite PEC) entro quindici giorni lavorativi dalla data di consegna. Per i vizi o le difformità o non conformità non evidenti, il termine per la segnalazione viene stabilito in quindici giorni lavorativi dalla scoperta.

9.3 In caso di giustificati reclami per vizi o per mancanza di conformità dei Prodotti consegnati all’Acquirente (o ai terzi da esso indicati), l’Acquirente potrà, a propria esclusiva discrezione, chiedere al Fornitore, che dovrà prontamente provvedere (a proprie spese e per mezzo della propria organizzazione):

a. alla sostituzione dei Prodotti difettosi con una pari quantità conforme, riconoscendo all’Acquirente gli eventuali costi della distruzione o smaltimento dei beni non conformi e; o

b. alla riparazione dei Prodotti, per il ripristino della conformità; o

c. al riaccredito di quanto pagato per la fornitura entro 7 giorni lavorativi dalla mera richiesta dell’Acquirente, riconoscendo all’Acquirente gli eventuali costi della distruzione o smaltimento dei beni non conformi;

Le Parti ivi riconoscono come l’esercizio da parte dell’Acquirente di una o più delle sopra citate opzioni non libererà in alcun modo il Fornitore dalla responsabilità per ogni e ulteriore danno che dovesse lamentare l’Acquirente con riferimento alle non conformità dei Prodotti consegnati dal Fornitore ai sensi del precedente Articolo 9.1 secondo quanto disposto dal precedente Articolo 8.5.

Art.10 Prezzi, fatturazione, Pagamenti e Interessi di mora

10.1 Salvo disposizione contraria espressamente prevista nel Rapporto Contrattuale, i prezzi si intendono fissi e definitivi, non soggetti ad alcuna revisione e/o adeguamento. I termini, le condizioni e le modalità di pagamento sono specificati nel Rapporto Contrattuale.

10.2 Il Fornitore potrà emettere fattura a seguito della verifica dei quantitativi e relativa accettazione da parte dell'Acquirente.

10.3 Il pagamento della fattura non può essere interpretato quale rinuncia da parte dell'Acquirente a eventuali reclami per difetti e/o non conformità dei Prodotti forniti.

10.4 I corrispettivi pattuiti verranno pagati dietro presentazione di regolare fattura o documento equipollente; in caso di mancato o ritardato pagamento il tasso per gli interessi di mora è pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.), previa diffida ad adempiere nel termine di 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente tale termine si applicheranno gli interessi di mora sopra detti.

Art.11 Recesso e Risoluzione per inadempimento

11.1 L’Acquirente potrà recedere anticipatamente dal Rapporto Contrattuale, previa comunicazione scritta al Fornitore da inviarsi con almeno 90 giorni di preavviso, in ogni momento e senza causa, tramite PEC, lettera raccomandata R.R. o corriere espresso con avviso di ricezione.

11.2 L’Acquirente potrà recedere dal Contratto, con effetto immediato previa mera comunicazione al Fornitore, ove il Fornitore venisse sottoposto a procedura concorsuale o fallimento o le autorità competenti dovessero sospendere o revocare le autorizzazioni necessarie al Fornitore per la fornitura dei Prodotti all’Acquirente.

11.3 In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi assunti dallo stesso ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni Generali o del Rapporto Contrattuale nel suo complesso, l'Acquirente avrà la facoltà, previa messa in mora di giorni otto (8) rimasta senza esito, di:

far eseguire le obbligazioni inadempiute dal Fornitore a un fornitore terzo, a propria esclusiva discrezione, a spese del Fornitore, anche se a un costo superiore rispetto a quello stabilito nell’Ordine, fermo restando il diritto dell’Acquirente all’ applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 6;

risolvere nell’immediato il Rapporto Contrattuale previa comunicazione scritta tramite PEC, lettera raccomandata R.R. o corriere espresso con avviso di ricezione, fermo restando il diritto all’applicazione delle penali di cui all’Articolo 6 o all’ulteriore risarcimento danni.

11.4 Le disposizioni del presente Articolo troveranno applicazione anche durante il periodo di garanzia per difetto del Prodotto.

11.5 L'Acquirente potrà, inoltre, a propria discrezione, risolvere il Rapporto Contrattuale in corso con il Fornitore con un preavviso di dieci giorni, da inviarsi tramite PEC, lettera raccomandata R.R. o corriere espresso con avviso di ricezione, in caso di mutamenti nella situazione finanziaria o commerciale o dell'azionariato del Fornitore e/o delle società controllanti tali da compromettere l'attività o gli interessi dell’Acquirente del Rapporto Contrattuale.

Art.12 Assicurazioni

12.1 In tutti i casi in cui la natura del Prodotto fornito lo richieda e/o il Prodotto fornito possa comportare un rischio nei confronti dell’Acquirente e/o verso i propri clienti o dipendenti o collaboratori in genere, o qualora l’Acquirente ne faccia specifica richiesta, il Fornitore è tenuto a stipulare un’assicurazione presso primaria compagnia di assicurazioni e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato tenuto conto del prestigio dell’Acquirente a copertura dei rischi sopra citati; la polizza assicurativa dovrà essere attiva a partire dal primo giorno di validità del Rapporto Contrattuale e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dello stesso.

12.2 Il Fornitore dovrà consegnare all’Acquirente copia della/e polizza/e di cui al punto precedente entro una settimana dall’inizio del Rapporto Contrattuale e si impegna, altresì, ad implementarla nel più breve tempo possibile qualora l’Acquirente, a propria discrezione, ritenga le coperture ivi descritte non idonee rispetto ai rischi associati ai Prodotti e alla loro fornitura.

12.3 La stipulazione dei contratti di assicurazione non esclude né riduce, in nessun caso, la responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

13.4 Il Fornitore si impegna a fare tutto quanto necessario per ottenere gli eventuali rimborsi da parte delle compagnie di assicurazione e, in presenza di responsabilità di terzi, per conseguire gli indennizzi ed i risarcimenti cui avesse diritto.

Art.13 Forza maggiore

13.1 Sono considerate cause di forza maggiore unicamente gli eventi imprevisti ed imprevedibili che impediscono l'esecuzione del Rapporto Contrattuale quali, ad esempio, scioperi a livello nazionale, terremoti, alluvioni, eventi bellici, epidemie, pandemie (per quanto riguarda la consegna di materie prime) e similari.

13.2 Non sarà considerata causa di forza maggiore la mancanza di manodopera e/o l'impossibilità di stipulare contratti con subfornitori non direttamente imputabili alle cause sopra elencate.

13.3 Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a due settimane, l'Acquirente potrà ritenere annullate ipso iure tutte le consegne di Prodotti ancora da effettuare, nonché ogni e qualsivoglia obbligazione in capo all’Acquirente derivante dal Rapporto Contrattuale.

Art.14 Legge applicabile e foro competente

14.1 Le presenti Condizioni sono disciplinate e interpretate in conformità alla legge italiana, con esclusione dei principi di conflitto di legge.

14.2 Qualsiasi controversia tra l’Acquirente e il Fornitore direttamente o indirettamente derivante dalle presenti Condizioni Generali sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Art.15 Clausola di salvaguardia e accettazione delle Condizioni Generali

15.1 Se una disposizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali o di qualsiasi altra componente del contratto è dichiarata nulla o giuridicamente inefficace, le restanti disposizioni rimangono impregiudicate e devono essere interpretate come se l’intera convenzione fosse stata conclusa senza la disposizione non valida.

15.2 In caso di controversie che dovessero sorgere tra le Parti per qualsiasi motivo, il Fornitore non potrà in ogni caso sospendere le prestazioni fino a diversa disposizione dell'Acquirente.

15.3 Le presenti Condizioni Generali troveranno in ogni caso applicazione qualora il Fornitore, ancorché non le abbia sottoscritte, dia comunque corso alla prestazione richiesta dall’Acquirente. L’Acquirente non accetta eventuali condizioni Generali di Vendita del Fornitore con rifermento al Rapporto Contrattuale. Non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun genere o tipo alle presenti Condizioni Generali, se non concordate per iscritto tra le Parti.

15.4 L’Acquirente si riserva la possibilità di modificare unilateralmente, a propria esclusiva discrezione, le presenti Condizioni Generali, rendendo la versione aggiornata di volta in volta disponibile al Fornitore sul proprio sito internet al seguente link: https://www.robertocavalli.com/it-it/legal-notes. Il Fornitore, conseguentemente, si obbliga a conformarsi, a proprie spese, alle Condizioni Generali di volta in volta applicabili durante tutta la durata del Rapporto Contrattuale.

Ai sensi dell’art.1341 c.c., si approvano specificamente previa attenta lettura e riconsiderazione gli artt.: 2 (Patti aggiunti o deroghe alle presenti Condizioni Generali); 3 (Documenti contrattuali); 4 (Responsabilità del Fornitore, Cessione e Subappalto); 5 (Penali); 8 (Garanzie, Controlli e Verifiche da parte dell’Acquirente); 9 (Consegna, accettazione del Prodotto e reclami); 10 (Prezzi, fatturazione, Pagamenti e Interessi di mora); 11 (Recesso e Risoluzione per inadempimento); 12 (Assicurazioni); 13 (Forza maggiore); 14 (Legge applicabile e foro competente); 15 (Clausola di salvaguardia e accettazione delle Condizioni Generali).